Whistleblower – Whisteblowing

— Sezione in aggiornamento —

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2017 la legge sul Whistleblowing che entra in vigore il 29 dicembre 2017:
LEGGE 30 novembre 2017, n. 179 – Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato

SEGNALAZIONI

L’indirizzo web del tuo ente per il whistleblowing è
https://asloristano.whistleblowing.it/

Whistleblower – Whisteblowing

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTEBLOWING 

 

SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24 (WHISTLEBLOWING)

L’Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano, a seguito del recepimento in Italia della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, ha adottato il REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING.
L’atto organizzativo, approvato dal Direttore Generale con deliberazione n. 37 del 26/01/2024, definisce le procedure per il ricevimento delle segnalazioni e per la loro gestione, come da Linee guida ANAC aventi a oggetto: “Linee guida whistleblowing- Parte prima- I canali e le modalità di presentazione delle segnalazioni” adottate dall’Autorità con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.
Già dal 2022 l’ASL di Oristano ha adottato la piattaforma informatica prevista per le segnalazioni di illeciti WhistleblowingPA al fine di adempiere agli obblighi normativi, aggiornata il 25 ottobre 2023 da Whistleblowing Solutions Impresa Sociale e Transparency International Italia.
Le disposizioni del decreto si applicano alle seguenti persone che segnalano, denunciano all’autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo:
a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi i dipendenti di cui all’articolo 3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
b) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile e all’articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
c) i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
d) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
e) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
f) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
g) Soggetti in periodo di prova o in fase di colloquio;
h) Ex dipendenti.
Con il D. LGS 24/2023 aumentano le condotte meritevoli di segnalazione, infatti la disciplina prevista dal decreto si estende anche alle violazioni che possano ledere gli interessi dell’Unione Europea. Ricadono nella normativa anche le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Pubblica Amministrazione o dell’ente privato, inclusi gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali. Rimangono, invece, escluse dal decreto le segnalazioni circa i rapporti individuali di lavoro e quelle in materia di sicurezza e difesa nazionale.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE SEGNALANO ILLECITI 

Curiamo la Corruzione

La tua segnalazione sarà ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dell’azienda selezionata, che la tratterà come da policy aziendale per la tutela del whistleblower, e da Transparency International Italia. Se vuoi che la tua segnalazione venga ricevuta solo dall’RPC, devi deselezionare l’icona di Transparency International Italia.

La piattaforma tecnologica utilizzata, che si basa sul software opensource Globaleaks, ampiamente collaudata e già implementata per il whistleblowing in contesti sociali caratterizzati da rischi personali elevati, garantisce l’anonimato in quanto rende impossibile rintracciare l’origine della segnalazione. Il portale utilizza il protocollo HTTPS, un protocollo di crittografia che garantisce il trasferimento di dati riservati. L’Azienda si impegna a garantire la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni ricevute e la segretezza e l’anonimato del segnalante così come previsto dall’art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001. L’amministrazione si riserva, inoltre, il diritto di avviare gli opportuni provvedimenti contro chiunque ponga in essere azioni ritorsive o di minaccia nei confronti del segnalante. Come previsto nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. La segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tale disposizione normativa garantisce il segnalante poiché non è permesso al denunciato di avvalersi del suo diritto di accesso per ottenere informazioni sull’identità del denunciante. L’Azienda si impegna a garantire la presa in carico delle segnalazioni, l’effettuazione di adeguate indagini e dei provvedimenti disciplinari e/o delle denuncie alle autorità competenti necessari sulla base dei risultati riscontrati. Le informazioni saranno trattate nel rispetto delle norme poste dall’ordinamento a tutela dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e dei tempi di conservazione non eccedenti le finalità del trattamento. Ti ricordiamo nuovamente di segnare in un posto sicuro il codice che ti verrà dato immediatamente dopo l’invio della segnalazione e che ti consentirà di rientrare nella stessa per dialogare con i riceventi e inviare nuovi documenti. Senza questo codice non avrai alcuna altra possibilità di rientrare nella segnalazione e seguirne lo stato.

 

ANAC
Whistleblowing – Presentazione del 3° Rapporto annuale
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha presentato il 28 giugno a Roma, presso la Sala Spadolini del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, via del Collegio Romano n. 27, il 3° Rapporto annuale sul Whistleblowing.
3 Rapporto annuale ANAC sul Whistleblowing .pdf

 

SEGNALAZIONI

L’indirizzo web del tuo ente per il whistleblowing è: https://asloristano.whistleblowing.it/

A questo indirizzo dipendenti e collaboratori dell’ente, nonchè dipendenti e collaboratori delle aziende che prestano opere o servizi per la PA, potranno fare segnalazioni in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo n.24/2023 e dalla legge n.179/2017, utilizzando un questionario appositamente elaborato da Transparency International Italia per il contrasto alla corruzione.

 

 

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

21 Dicembre, 2021