Oneri informativi per cittadini e imprese

Oneri informativi per cittadini e imprese

Scadenzario nuovi obblighi amministrativi

Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. 33/2013 Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale 1-bis. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con l’indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un’apposita sezione del sito istituzionale. L’inosservanza del presente comma comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 46.
(comma introdotto dall’art. 29, comma 3, legge n. 98 del 2013)

In questa sezione viene pubblicato lo scadenzario riepilogativo dei nuovi obblighi amministrativi introdotti dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici nazionali e dalle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
per i cittadini
per le imprese

Secondo le indicazioni dell’art. 12, c. 1 bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il responsabile della trasparenza delle pubbliche amministrazioni pubblica sul proprio sito istituzionale uno scadenzario con l’indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti.

Per quanto riguarda le modalità di pubblicazione dello scadenzario, il DPCM 8 novembre 2013, dispone che, entro il 19 gennaio, su ogni sito internet istituzionale delle Pa, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, debba essere creata un’area denominata “Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi”, dentro la sezione “Oneri informativi per cittadini e imprese”.

Il ticket è il contributo che il cittadino fornisce alla spesa sanitaria pagando una quota specifica per alcune prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, ovvero le prestazioni e i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale (Ssn) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione, il ticket appunto.
Per avere diritto all’esenzione dal ticket, occorrono determinati requisiti

AVVISO PER GLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE (O.S.A.)

Tariffe riscosse per i controlli sanitari ufficiali effettuati negli stabilimenti nazionali ai sensi del Regolamento (CE) 882/04

Pagamento della tariffa prevista da: ALLEGATO 2, Sezione 6 (Stabilimenti assoggettati a tariffe forfettarie annue) Tabella A (Tipologia di attività produttiva dello stabilimento) del DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 32 Gli operatori che effettuano le attivita’ di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A, del D.lgs 32/2021 trasmettono all’Azienda sanitaria locale nel mese di gennaio di ogni anno, l’autodichiarazione di cui all’allegato 4, modulo 6, compilata con le informazioni riferite all’anno solare precedente.

Qualora negli anni successivi all’ultima autodichiarazione resa ai sensi del presente decreto non ci fossero variazioni delle informazioni richieste nel modulo 6, non sara’ necessaria una nuova autodichiarazione.

1 – CHI DEVE EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELLE TARIFFE ANNUE

Il D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 e s.m.i. dispone che debbano pagare la tariffa annua forfettaria gli Operatori del Settore Alimentare (O.S.A.) soggetti a controllo ufficiale da parte delle autorità competenti che svolgono, con prevalente attività all’ingrosso, almeno una delle tipologie di attività indicate nell” “ALLEGATO 2, Sezione 6 Tabella A” del decreto”.
Per attività prevalente all’ingrosso si intende una produzione e/o commercializzazione all’ingrosso superiore al 50% del fatturato annuo.

2 – CHI NON DEVE EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELLE TARIFFE ANNUE

Sono esclusi dal campo di applicazione del decreto, e pertanto non sono obbligati al pagamento della tariffa annua:

  • Gli Operatori del Settore Alimentare (O.S.A) soggetti a controlli sanitari ufficiali ai sensi del Regolamento (UE) 2017/625 che svolgono attività non ricomprese nelle tipologie di stabilimenti di cui all’ “ALLEGATO 2, Sezione 6 Tabella A” del decreto;
  • Le imprese alimentari con produzione e/o commercializzazione al dettaglio( ovvero destinata direttamente al consumatore finale) superiore al 50% del fatturato annuo;
  • Ha svolto attività di broker o di intermediario di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico;
  • Ha iniziato l’attività in data successiva al 1 luglio;
  • Ha operato nell’ambito della produzione primaria e attività associate (Articolo 2, comma 1, lettere b, c, d del D.lgs n. 32/2021).

Aggiornamento al 07/09/2023

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

26 Marzo, 2021